ALIQUOTE ICI



L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente deliberata dal Comune nel cui territorio è ubicato, interamente o prevalentemente, l’immobile.

ALIQUOTE:

A) Aliquota ridotta 4,00 (quattro) per mille per le seguenti unità immobiliari :

o         Abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 

 Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale, nel numero massimo di una,  le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che:

a) il proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale  risiede sia proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento della pertinenza;       

b) le pertinenze risultino classificate catastalmente nelle categorie catastali C06 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C02 (cantine,e locali di deposito), C07 (tettoie chiuse o aperte)  e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore dall’edificio di 100 metri lineari, intendendosi con ciò il percorso più breve per raggiungere la pertinenza dall’abitazione principale.

c) siano utilizzate direttamente dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) che usufruisce delle agevolazioni previste per l’abitazione principale di residenza e che dunque è tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza e, quindi, con l’esclusione di quelli immobili che pur essendo di categoria catastale C06, C02, C07 sono utilizzati da soggetti diversi rispetto al proprietario dell’abitazione principale;

d) le pertinenze in quanto tali siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

           

B) Aliquota ordinaria 7,00 (sette) per mille per le seguenti unità immobiliari :  

o        tutti gli immobili (fabbricati ed aree), ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di cui al precedente  punto A)

DETRAZIONE D’IMPOSTA:

La detrazione d’imposta  è fissata in Euro 104,00 per le seguenti unità immobiliari:

a)    abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9

 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e  della detrazione d’imposta,  dall’anno 2008,  il soggetto passivo  che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta. Tali   disposizioni  si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare, in questo comune,  del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione.