Sono tenuti al pagamento dell’ICI il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), od il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residente in Italia.
Il locatario, l’affittuario ed il comodatario non hanno invece alcun obbligo agli effetti dell’ICI; soltanto per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing immobiliare) il soggetto tenuto al pagamento è il locatario. Per le aree demaniali in concessione, il soggetto passivo è il locatario.
Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti sul medesimo immobile ciascun contitolare è tenuto ad effettuare distintamente il versamento dell’imposta per la parte corrispondente alla quota del quale è titolare; il Comune ha stabilito che sono regolari anche i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.