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Con il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, è stata rivista la normativa in materia d’imposta comunale sugli immobili (ICI).
L’art. 1 “Esenzione ICI prima casa”, ha previsto, che “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugliImmobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”.
A tale proposito, si deve precisare che la legge finanziaria per l’anno 2007 ha introdotto, nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 8, una presunzione semplice, per effetto della quale è abitazione principale, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.
Dell’esenzione in esame potranno beneficiare altresì le pertinenze dell’abitazione principale, nel numero massimo di una, anche se distintamente iscritta in catasto, a condizione che:
- il proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento della pertinenza;
- la pertinenza risulti classificata catastalmente nelle categorie catastali C06 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C02 (cantine,e locali di deposito), C07 (tettoie chiuse o aperte) e sia ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore dall’edificio di 100 metri lineari, intendendosi con ciò il percorso più breve per raggiungere la pertinenza dall’abitazione principale.
- sia utilizzata direttamente dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) che usufruisce delle agevolazioni previste per l’abitazione principale di residenza e che dunque è tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza e, quindi, con l’esclusione di quelli immobili che pur essendo di categoria catastale C06, C02, C07 sono utilizzati da soggetti diversi rispetto al proprietario dell’abitazione principale;
- la pertinenza in quanto tale sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predettaabitazione;
La disposizione agevolativa si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1, A8 e A9 alle quali, comunque, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di Euro 104,00.
L’esenzione è riconosciuta altresì:
- alle unità immobiliari (inclusa pertinenza) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 616 del 1977 o:p>
- alla casa coniugale (inclusa pertinenza) del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- abitazione (inclusa pertinenza) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- abitazione (inclusa pertinenza ) concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado.
N. B. Per quanto riguarda l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata, l’imposta continuerà ad essere dovuta con l’applicazione dell’aliquota del 7 per mille con detrazione di Euro 104,00.
In ogni caso, coloro che avessero già effettuato il versamento dell’Imposta Comunale Immobili (ICI) relativamente alle fattispecie per le quali, sulla base delle nuove disposizioni legislative, il tributo non risulta più dovuto, potranno, entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del pagamento, chiedere la restituzione della somma versata presentando, all’Ufficio ICI del Comune istanza di rimborso in carta libera (anche per mezzo del modello disponibile sul portale del Comune di Santa Luce) alla quale dovrà essere allegata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento: bollettino di conto corrente postale o F24, debitamente quietanzati.
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