CALCOLO DELL’ICI PER LE AREE FABBRICABILI

 

Per le aree indicate come edificabili dagli strumenti urbanistici generali (piano regolatore comunale), di attuazione oppure in base alle possibilità effettive di edificazione, il valore imponibile è costituito dal valore di mercato al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Il Comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, da comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.

 

Il valore di mercato di tali aree è determinato tenendo conto:

 

o       della zona di ubicazione

o       dell’indice di edificabilità

o       della destinazione d’uso consentita

o       degli oneri per lavori di adattamento del terreno

o       dei prezzi medi rilevati sul mercato

 

Nei casi di utilizzazione edificatoria dell’area di demolizione del fabbricato o di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell’area senza computare il fabbricato in costruzione, demolito o recuperato, dalla data di inizio dei lavori fino a quella di utilizzazione.