Per le aree indicate come edificabili dagli strumenti urbanistici generali (piano regolatore comunale), di attuazione oppure in base alle possibilità effettive di edificazione, il valore imponibile è costituito dal valore di mercato al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Il Comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, da comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.
Il valore di mercato di tali aree è determinato tenendo conto:
o della zona di ubicazione
o dell’indice di edificabilità
o della destinazione d’uso consentita
o degli oneri per lavori di adattamento del terreno
o dei prezzi medi rilevati sul mercato
Nei casi di utilizzazione edificatoria dell’area di demolizione del fabbricato o di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell’area senza computare il fabbricato in costruzione, demolito o recuperato, dalla data di inizio dei lavori fino a quella di utilizzazione.