CALCOLO DELL’ICI PER I FABBRICATI

Per calcolare il valore imponibile dei fabbricati iscritti in catasto occorre determinare la “rendita catastale” dell’immobile, data dal prodotto della “tariffa d’estimo” per la “consistenza” della medesima unità immobiliare, elevato del 5 per cento (dal 1° gennaio 1997)

La tariffa d’estimo catastale esprime la rendita media annua ordinaria attribuita alle categorie e classi di fabbricato per unità di consistenza catastale.

La consistenza è data dal numero dei vani dell’immobile per le abitazioni, da mq. per gli uffici e negozi, e dai mc. per gli altri immobili.

La consistenza della propria abitazione può essere determinata applicando i seguenti rapporti:

o       camere, cucine e soggiorni                                   = 1    vano

o       bagni, corridoi, ingressi e ripostigli                      = 1/3 vano

o       balconi, terrazze e cantine                                     = 1/4 vano

Il valore imponibile del fabbricato si ottiene moltiplicando la “rendita catastale” per uno dei seguenti coefficienti:

o         100 se si tratta di un’abitazione

o         50 se si tratta di uffici

o         34 se si tratta di negozi

 

ESEMPIO

Abitazione con consistenza pari a 9 vani

Tariffa catastale applicabile per classe e categoria  =  €55,00

Rendita catastale € 55,00 x 9  =  495,00

Rendita catastale aggiornata € 495,00 + 5% =  519,75

Valore imponibile € 519,75 x 100 = 51.975,00        

 

 

o           Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2000 i provvedimenti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per i terreni ed i fabbricati, sono efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’UTE, ai soggetti intestatari della relativa partita (per i provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 1999 ma non ancora recepiti in atti impositivi comunali od erariali, la notifica di questi ultimi costituisce, a tutti gli effetti, anche atto di notificazione della stessa rendita). Fino alla data dell’avvenuta notificazione il Comune non può richiedere al contribuente la differenza d’imposta fra quanto versato e quanto dovuto in base alla (nuova) rendita attribuita. Le sanzioni e gli interessi.

o           Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (fra i quali quelli adibiti ad attività industriali, opifici, falegnamerie, alberghi, villaggi turistici, teatri, cinematografi ed altro) non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, fino all’anno nel quale non risultano iscritti con l’attribuzione di rendita, il valore imponibile è determinato dagli importi, al lordo degli ammortamenti, che risultano dalle scritture contabili al 1° gennaio di ciascun periodo d’imposta – od alla data di acquisizione se successiva – applicandovi i coefficienti stabiliti ogni anno con decreto ministeriale.

o           Per gli immobili classificati d’interesse storico-artistico la rendita catastale è determinata applicando la tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato.