Si ricorda che a partire dal 1 gennaio 2008l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e dai mesi dell’anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Permane la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16giugno.
Se l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta non supera € 2,07, nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato da ciascun soggetto. Il versamentoin acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale o inferiore a € 2,07. Nel caso in cui il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l’importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.
I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.
La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferiment osia alla stessa annualità che ad annualità differenti.
Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 30 gg. prima della scadenza dell’importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale.
Incaso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione ,il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.