Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
In applicazione di quanto previsto all’art. 3, comma 2 , del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree :
o i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell’uomo;
o le superfici utilizzate per attivitą sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l’applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all’attivitą sportiva;
le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti .