PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

 

 

La tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie di locali tassabili, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.