La tassa č dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietā tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
Nei casi di locali in multiproprietā e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni č responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
La tassa č corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietā la tassa č dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilitā esclusiva ed č versata dall’amministratore come previsto dall’articolo precedente.
La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, dā diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui č stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non č dovuta per le annualitā successive se l’utente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa č stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d’ufficio .