Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
Il perimetro del servizio, l’eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è ridotta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
– in misura pari al 60% della tariffa per distanze fino a 3.000 metri;
– in misura pari al 65% della tariffa per distanze da 3.001 metri e fino a 4.000 metri;
– in misura pari al 70% della tariffa per distanze superiori a 4.000 metri;
Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.
La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.
Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi ed imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.