Unioni Civili

Unioni Civili

Chi può costituire un'Unione Civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

  • non essere  sposati o parti di altra Unione Civile
  • non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.)
  • non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito  una  condanna definitiva  per omicidio consumato o tentato sul  coniuge o sulla  parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c. )

Il cittadino straniero che vuole  costituire un'Unione Civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese,  dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.
Le disposizioni transitorie della legge  n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione.  Ai sensi degli artt. 21 e 22   del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Come si richiede la costituzione dell'Unione Civile 

La richiesta viene fatta esclusivamente su appuntamento telefonando al n. 050 684932 o scrivendo una mail a anagrafe@comune.santaluce.pi.it
Il giorno dell'appuntamento gli interessati potranno consegnare a mano l'apposito modulo compilato e firmato da entrambe le parti presso l'ufficio di Stato Civile che, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto della prenotazione tramite e-mail o telefono.

Documentazione da consegnare in busta chiusa

  • Copia fronte-retro  di un documento d'identità valido delle parti, dei testimoni e dell'eventuale interprete.
  • Modulo di dichiarazione per la costituzione di Unione Civile
  • Atto di assunzione dell'incarico di interprete per Unione Civile
  • Per i cittadini stranieri dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti  possono:
1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ( art.30 legge 218/2005).
2) Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016)
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto  il proprio cognome se diverso. 

Dichiarazione congiunta per la costituzione dell'Unione Civile davanti al Sindaco o suo delegato

Nel giorno e nell'ora fissata le parti devono presentarsi presso il Municipio.
In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dal Municipio.
Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.
 

Normativa di riferimento
Legge n° 76 del 2016

Allegato MODULO-COMUNICAZIONE_DATI_X_COSTITUZIONE_UNIONE_CIVILE-Rif_13-02-17.rtf (121,88 KB)
Allegato RICHIESTA_COSTITUZIONE_UNIONI_CIVILI.rtf (100,17 KB)
Allegato prenotazione_sala_per_matrimoni_o_unioni_civili.odt (16,22 KB)
Allegato SCELTA_REGIME_PATRIMONIALE.rtf (56,45 KB)
Allegato Guida_Unioni_Civili.doc (39,50 KB)